Ultima modifica: 6 Dicembre 2014

Comunicazione n. 89 – Prove di Verifica e Valutazione studenti BES

Comunicazione n° 89 del 04/12/2014                                                                                                                       A TUTTI I DOCENTI Oggetto:Prove di Verifica e Valutazione studenti BES   Con l’avvicinarsi degli scrutini del trimestre, si ricorda che: per la valutazione degli studenti certificati ai sensi della Legge 104/92, la normativa prevede prove di verifica equipollenti (art.16) qualora gli obiettivi definiti nel PEI siano riconducibili alla    »

Comunicazione n° 89 del 04/12/2014

                                                                                                                      A TUTTI I DOCENTI

Oggetto:Prove di Verifica e Valutazione studenti BES

 

Con l’avvicinarsi degli scrutini del trimestre, si ricorda che:

  • per la valutazione degli studenti certificati ai sensi della Legge 104/92, la normativa prevede prove di verifica equipollenti (art.16) qualora gli obiettivi definiti nel PEI siano riconducibili alla programmazione della classe. Le prove equipollenti sono utili per accertare se lo studente, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. In questo senso ci si può giovare, sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri studenti, ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare.
  • per la valutazione degli studenti certificati ai sensi della Legge 170/2010 o che ne beneficiano in base alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, le prove di verifica equipollenti a quelle della classe devono tener conto della tipologia del disturbo e, durante lo svolgimento delle stesse, deve essere consentito l’utilizzo di tutti gli strumenti compensativi definiti nel PDP. In fase di verifica e di valutazione, lo studente può usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste.
  • Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.
  • Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

La F. S. Alunni disabili, DSA, BES

Prof.ssa Antonella Ravviso

 

Riferimenti normativi:

  • Legge 104/92
  • Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 comma16
  • Legge 170/2010
  • LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA 12 Luglio 2011
  • Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012
  • CIRCOLARE MINISTERIALE 6 Marzo 2013
  • Nota MIUR 2563