Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241 Legge 104/92: Legge-quadro per l’assistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili” http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg D.Lgs 297/94: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html Legge 59/97: “Delega al Governo per »